Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 82 Controllo delle quote e dei certificati
(art. 11 e 73 cpv. 1 LICol) 1La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti:
2Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata separatamente. 3La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote. |