Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 87
1Gli attivi fissi materiali e immateriali degli azionisti imprenditori di una SICAV devono essere valutati al prezzo di acquisto o al costo di fabbricazione, dedotti gli ammortamenti economicamente necessari. 2I principi di valutazione degli attivi fissi materiali e immateriali devono essere pubblicati nella rubrica delle informazioni supplementari. Se sono modificati, devono inoltre essere forniti, per informazione, dati adattati per l’anno precedente. 3Il patrimonio restante della SICAV è valutato conformemente agli articoli 84–86. |