Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 9 Inventario, conto patrimoniale e bilancio, computo sulle limitazioni di investimento
1I valori mobiliari dati in prestito devono figurare nell’inventario del patrimonio del fondo in valori mobiliari con l’indicazione «prestati» e continuare a essere inclusi nel conto patrimoniale e nel bilancio. 2I valori mobiliari dati in prestito devono continuare a essere presi in considerazione ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari. |