Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 99 Inventario dell’investimento collettivo di capitale
(art. 89 cpv. 1 lett. c LICol) 1L’inventario deve essere almeno strutturato in funzione dei tipi d’investimento, tra cui valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi e «commodities» e, all’interno dei tipi di investimento, tenendo conto della politica d’investimento, in funzione dei settori, dei criteri geografici, dei tipi di valori mobiliari (allegato 2 n. 1.4) e delle valute. 2L’importo e la percentuale della partecipazione al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale devono essere indicati per ogni gruppo o sottogruppo. 3Per ogni valore figurante nell’inventario deve esserne indicata la percentuale rispetto al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale. 4I valori mobiliari devono essere divisi nel modo seguente:
5Per ogni valore figurante nell’inventario deve essere indicata la categoria di valutazione ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2. 6Per i valori mobiliari menzionati al capoverso 3, va riportato solo il subtotale di ogni categoria e ogni posizione va debitamente distinta. |