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Art. 5 Definizione di investimento collettivo di capitale
(art. 7 cpv. 3 e 4 LICol) 1Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi. 2Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legalmente e di fatto in modo indipendente tra loro. 3Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20192 sugli istituti finanziari (OIsFi), il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.3 4Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 20184 sui servizi finanziari (LSerFi).5 5La limitazione della cerchia degli investitori all’investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). |