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Art. 120 Capitale di rischio
(art. 103 cpv. 1 LICol) 1 Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell’aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media. 2 Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:
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