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Art. 122a Conferimento minimo 231
(art. 110 cpv. 2 LICol) 1 All’atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi. 2 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente. 3 La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo. 231 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). |