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Art. 12a Gestione dei rischi, sistema interno di controllo e conformità 29
(art. 14 cpv. 1ter LICol) 1 Il titolare dell’autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l’intera gestione degli affari. 2 La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente. 3 Il titolare dell’autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio). 4 In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti. 5 La FINMA può disciplinare i dettagli della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità.30 29 Introdotto dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). |