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Art. 12d Delega di compiti: responsabilità e procedura 34
(art. 14 cpv. 1ter LICol) 1 Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori. 2 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
3 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative. 4 La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato. 34 Introdotto dall’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). |