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Art. 15 Obblighi di comunicazione
(art. 16 LICol) 1 I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
2 La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol). 3 Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi43.44 4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:45
5 La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest’ultima constata la conformità alla legge. 41 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). 44 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459). 45 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 46 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). 48 Abrogata dal n. I dell’O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). |