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Art. 35
1 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall’approvazione da parte della FINMA. 2 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi. 3 La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini. 4 Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo. |