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Art. 61 SICAV con classi di quote
(art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol) 1 Sempre che gli statuti lo prevedano, con l’approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote. 2 L’articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell’approvazione dell’assemblea generale. 3 Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un’altra dev’essere esposto nel prospetto. |