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Art. 70 Investimenti ammessi
(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol) 1 Sono ammessi investimenti in:
2 Non sono ammessi:
3 Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo. 4 …155 155 Abrogato dall’all. 1 n. II 9 dell’O sugli istituti finanziari del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). |