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Art. 77 Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo
(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol) 1 A carico del fondo in valori mobiliari:
2 I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo. 3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse reponon sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a. 4 Le operazioni pensionistiche effettuate come reposono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un’operazione pensionistica opposta (reverse repo). |