Ordinanza
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Art. 11 Comunicazioni alle autorità
1 Le notifiche e le domande di autorizzazione devono essere inoltrate al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione. 2 Le notifiche e le domande di autorizzazione devono contenere le indicazioni di cui all’allegato 3. Le fasi e i metodi dello stesso genere, della stessa entità e con lo stesso scopo possono essere raggruppati. 3 Le indicazioni sono immesse direttamente nella banca dati elettronica ECOGEN (art. 27a).25 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131). |