Ordinanza
|
Art. 12 Misure di sicurezza
1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato in sistemi chiusi deve garantire che la fuoriuscita di tali organismi:
2 Occorre adottare le misure di sicurezza generali di cui all’allegato 4, nonché le misure di sicurezza particolari necessarie secondo il genere e la classe di attività ed elaborare un piano di sicurezza dell’azienda. Questo deve considerare adeguatamente anche l’eventuale idoneità di organismi a un’utilizzazione indebita. Le misure di sicurezza adottate devono tenere conto del rischio rilevato nel singolo caso ed essere conformi allo stato della tecnica di sicurezza.26 3 L’Ufficio federale competente può decidere nel singolo caso che:
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131). |