Ordinanza
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Art. 14 Inizio, sospensione e cessazione della garanzia
1 La persona che garantisce la responsabilità civile deve annunciare l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia al servizio specializzato designato dal Cantone. 2 La sospensione e la cessazione della garanzia, se quest’ultima non è stata previamente sostituita con un’altra garanzia, diventano effettive soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del servizio specializzato designato dal Cantone. |