Ordinanza
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Art. 16 Comunicazione di eventi
1 Occorre informare immediatamente il servizio specializzato designato dal Cantone se durante l’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi:
2 I Cantoni informano l’Ufficio federale competente in merito agli eventi comunicati. 27 Introdotta dal n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131). |