Art. 17 Centro di contatto Biotecnologia della Confederazione
1 La Confederazione gestisce un centro di contatto Biotecnologia presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 2 Il centro di contatto è incaricato di svolgere i seguenti compiti amministrativi: - a.
- riceve le notifiche e le domande di autorizzazione secondo gli articoli 8–12, nonché le notifiche secondo l’ordinanza del 25 agosto 199928 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
- b.
- verifica le notifiche e le domande di autorizzazione, chiede eventuali dati mancanti entro 20 giorni e conferma al notificante o al richiedente che la documentazione è completa;
- c.
- trasmette le notifiche e le domande di autorizzazione complete all’Ufficio federale competente (art. 18 cpv. 1) per decisione e ai servizi specializzati (art. 18 cpv. 2) per parere;
- d.
- pubblica sul Foglio federale il ricevimento delle notifiche e delle domande di autorizzazione e le rende accessibili al pubblico, sempre che non abbiano carattere confidenziale;
- e.
- si occupa del controllo delle scadenze e degli affari relativi alle notifiche e alle domande di autorizzazione pervenute;
- f.29
- tiene la banca dati elettronica ECOGEN (art. 27a);
- g.
- tiene un elenco delle attività notificate e autorizzate e lo rende accessibile al pubblico unitamente ai risultati delle indagini di cui all’articolo 27, sempre che non riguardino informazioni di carattere confidenziale, attraverso servizi d’informazione e comunicazione automatizzati;
- h.
- è il servizio d’informazione e consulenza per le questioni concernenti:
- 1.
- lo svolgimento e lo stato delle procedure di notifica e autorizzazione,
- 2.
- i moduli, le direttive e le norme estere, nonché gli indirizzi di contatto all’interno dell’Amministrazione federale,
- 3.
- l’elenco degli organismi classificati;
- i.
- nella sua funzione di servizio d’informazione e consulenza, può organizzare corsi e formazioni;
- j.
- riceve dai Cantoni informazioni e rapporti sulla loro attività di controllo secondo l’articolo 23, li trasmette immediatamente agli Uffici federali competenti e annualmente allestisce una panoramica sulle attività di controllo ai sensi della presente ordinanza.
28 RS 832.321 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).
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