Ordinanza
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Art. 18 Ufficio federale competente e servizi specializzati
1 Per le decisioni necessarie nel quadro delle attività soggette all’obbligo di notifica o autorizzazione è competente:
2 Per servizi specializzati s’intendono:
3 Se i servizi specializzati sono l’UFSP, l’UFAM, l’UFAG o l’USAV, la decisione spetta all’Ufficio federale competente con la loro approvazione in caso di dubbi sulla compatibilità con le leggi la cui esecuzione spetta a tali servizi. 4 Per le attività con epizoozie altamente contagiose secondo l’articolo 2 OFE31 che devono essere svolte al di fuori dell’Istituto di virologia e di immunologia32 (IVI), l’Ufficio federale competente coordina la sua decisione con quella dell’USAV secondo l’articolo 49 capoverso 2 OFE. 30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 31 RS 916.401 32 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° mag. 2013. |