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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del 9 maggio 2012 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 18Ufficio federale competente e servizi specializzati
1 Per le decisioni necessarie nel quadro delle attività soggette all’obbligo di notifica o autorizzazione è competente:
a.
l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) se l’attività implica soprattutto un rischio per l’uomo;
b.
l’UFAM per tutte le altre attività.
2 Per servizi specializzati s’intendono:
a.
per tutte le attività: l’UFSP, l’UFAM, la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), il servizio specializzato designato dal Cantone nonché, su sua richiesta, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);
b.
per le attività delle classi 2-4: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA);
c.
per le attività delle classi 3 e 4 e per le domande secondo l’articolo 12 capoverso 3 lettera a: la CFSB;
d.
per le attività con organismi patogeni per gli animali: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)30;
e.
per le attività con organismi fitopatogeni e alloctoni soggetti a impiego confinato: l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
3 Se i servizi specializzati sono l’UFSP, l’UFAM, l’UFAG o l’USAV, la decisione spetta all’Ufficio federale competente con la loro approvazione in caso di dubbi sulla compatibilità con le leggi la cui esecuzione spetta a tali servizi.
4 Per le attività con epizoozie altamente contagiose secondo l’articolo 2 OFE31 che devono essere svolte al di fuori dell’Istituto di virologia e di immunologia32 (IVI), l’Ufficio federale competente coordina la sua decisione con quella dell’USAV secondo l’articolo 49 capoverso 2 OFE.
30 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
32 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° mag. 2013.