Ordinanza
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Art. 20 Procedura di autorizzazione
1 L’Ufficio federale competente verifica se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4–7 e 13. Tiene conto dei pareri inoltrati dai servizi specializzati. 2 L’Ufficio federale competente decide in merito all’autorizzazione entro 90 giorni dalla conferma della completezza delle informazioni. L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. 3 Qualora un ritardo costituisca un pericolo, in particolare se è necessaria una diagnosi rapida di nuovi microrganismi, dopo aver esaminato provvisoriamente la determinazione e la valutazione del rischio e dopo aver informato i servizi specializzati l’Ufficio federale competente può rilasciare un’autorizzazione valida fino alla conclusione della procedura ordinaria. 4 L’Ufficio federale competente trasmette la sua decisione al richiedente, ai servizi specializzati e al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione. |