Ordinanza
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Art. 21 Autorizzazione di modifica, sostituzione o omissione di misure di sicurezza particolari
1 L’Ufficio federale competente rilascia l’autorizzazione per le deroghe a misure di sicurezza particolari, se sussistono le condizioni (art. 12 cpv. 3 lett. a), entro 90 giorni dalla conferma della completezza delle informazioni. Tiene conto dei pareri inoltrati dai servizi specializzati. 2 L’Ufficio federale competente trasmette la sua decisione al richiedente, ai servizi specializzati e al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione. |