Ordinanza
|
Art. 23 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni sorvegliano il rispetto dell’obbligo di diligenza, dell’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi e delle misure di sicurezza. 2 Inoltre controllano mediante prelievo di campioni che:
3 I campioni, i mezzi e i metodi di rilevazione necessari per i controlli devono essere messi a disposizione dei Cantoni. 4 Se i controlli danno adito a contestazioni, il Cantone ordina i provvedimenti necessari e ne informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione. 5 Se sussistono dubbi fondati per ritenere che un’attività semplicemente documentata sia soggetta a notifica o autorizzazione, il Cantone informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione. 6 Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli da effettuare in virtù della presente ordinanza e di altri atti legislativi. 7 I Cantoni riferiscono annualmente al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione in merito alla loro attività di controllo. A tale scopo utilizzano il modello messo a disposizione dal centro di contatto. |