Ordinanza
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Art. 24 Compiti della Confederazione
1 Se nonostante una contestazione da parte del Cantone non sono rispettati i requisiti previsti per un’attività notificata o un’autorizzazione, l’Ufficio federale competente, in seguito alla presa di posizione del Cantone, vieta la continuazione dell’attività notificata o ne revoca l’autorizzazione. 2 L’Ufficio federale competente decide in base all’informazione ricevuta dal Cantone se un’attività che è semplicemente documentata non è comunque soggetta a notifica o autorizzazione. |