Ordinanza
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Art. 26 Elenchi degli organismi classificati 34
1 L’UFAM, con l’approvazione dell’UFSP, della SECO, dell’USAV, dell’UFAG e della SUVA, nonché dopo aver sentito la CFSB, tiene un elenco non esaustivo accessibile al pubblico nel quale gli organismi sono classificati in uno dei quattro gruppi in base ai criteri dell’allegato 2.1. 2 L’UFSP, con l’approvazione dell’UFAM, nonché dopo aver sentito la SECO l’USAV, l’UFAG, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, la SUVA e la CFSB, tiene un elenco non esaustivo accessibile al pubblico nel quale sono indicati gli organismi particolarmente adatti a un’utilizzazione indebita. 3 L’UFAM e l’UFAG nella compilazione dei loro elenchi tengono conto di quelli già esistenti, segnatamente di quelli dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nonché di altre organizzazioni internazionali. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131). |