Ordinanza
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Art. 32
1 L’UFAM e l’UFSP possono emanare congiuntamente direttive per l’esecuzione della presente ordinanza, in particolare per la determinazione e la valutazione del rischio legato alla presenza di organismi e alle attività con organismi, per il trasporto, per le misure di sicurezza e per l’assicurazione della qualità. Consultano previamente i servizi specializzati (art. 18 cpv. 2). 2 L’UFAM e l’UFSP provvedono congiuntamente e coinvolgendo in particolare la CFSB affinché siano organizzate periodicamente offerte di formazione e perfezionamento delle persone che svolgono compiti in virtù della presente ordinanza. |