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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del 9 maggio 2012 (Stato 26 maggio 2022)
Art. 10Autorizzazione di attività delle classi 3 e 4
1 Chi intende svolgere un’attività della classe 3 o 4 con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato necessita di un’autorizzazione.
2 Ogni modifica tecnica dell’attività autorizzata richiede una nuova autorizzazione.
3 Ogni modifica amministrativa deve essere notificata.