Ordinanza
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Art. 15 Trasporto
1 Chi trasporta microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve rispettare le prescrizioni nazionali e internazionali in materia di trasporto applicabili, segnatamente quelle relative all’imballaggio e alla caratterizzazione. 2 Per il trasporto di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato non contemplati dalle prescrizioni di cui al capoverso 1 occorre garantire che, a seconda del rischio, sia limitata o impedita la fuoriuscita di organismi. 3 Il fornitore deve comunicare all’acquirente:
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