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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del 9 maggio 2012 (Stato 26 maggio 2022)
Art. 15Trasporto
1 Chi trasporta microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve rispettare le prescrizioni nazionali e internazionali in materia di trasporto applicabili, segnatamente quelle relative all’imballaggio e alla caratterizzazione.
2 Per il trasporto di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato non contemplati dalle prescrizioni di cui al capoverso 1 occorre garantire che, a seconda del rischio, sia limitata o impedita la fuoriuscita di organismi.
3 Il fornitore deve comunicare all’acquirente:
a.
la designazione e la quantità degli organismi;
b.
le proprietà degli organismi, in particolare se si tratta di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
c.
che tali organismi devono essere utilizzati in sistemi chiusi.