Ordinanza
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Art. 28 Confidenzialità dei dati
1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse preponderante degno di essere protetto. Se li trasmettono ad altre autorità, li designano in quanto tali. 2 È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse alla tutela del segreto d’affari e di fabbricazione. 3 Chi inoltra documenti alle autorità deve:
4 Qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto, l’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. Se la sua valutazione è in contrasto con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto. 5 I seguenti dati sono pubblici in ogni caso:
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