Ordinanza
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Art. 35 Disposizioni transitorie
1 Le attività regolarmente autorizzate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere proseguite conformemente al diritto vigente fino alla scadenza dell’autorizzazione. 2 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le attività regolarmente notificate al momento della sua entrata in vigore devono essere sottoposte a una verifica della compatibilità con la stessa e notificate nuovamente se ai sensi del nuovo diritto subentrano modifiche dell’attività o delle misure di sicurezza. 3 La notifica di attività precedenti con organismi geneticamente modificati della classe 1 deve essere sostituita da una notifica globale secondo l’articolo 8 entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 4 Le attività con organismi alloctoni soggetti a impiego confinato possono ancora essere svolte senza notifica o domanda di autorizzazione per un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. |