Ordinanza
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Art. 5 Obbligo di impiego confinato e valutazioni preliminari
1 L’utilizzazione dei seguenti organismi deve avvenire in sistemi chiusi, salvo quando è permesso utilizzarli nell’ambiente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 200814 sull’emissione deliberata nell’ambiente, dell’ordinanza del 12 maggio 201015 sui prodotti fitosanitari o dell’ordinanza del 18 maggio 200516 sui biocidi:
14 RS 814.911 15 RS 916.161 16 RS 813.12 17 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 8 all’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209). 18 RS 916.20 |