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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del 9 maggio 2012 (Stato 26 maggio 2022)
Art. 6Classificazione degli organismi
1 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Occorre tenere conto dei criteri di cui all’allegato 2.1 numero 1.
2 Per valutare il rischio determinato, gli organismi vanno attribuiti a uno dei seguenti gruppi in base ai criteri di cui all’allegato 2.1 numero 2:
a.
gruppo 1: organismi la cui presenza rappresenta un rischio nullo o trascurabile;
b.
gruppo 2: organismi la cui presenza rappresenta un rischio esiguo;
c.
gruppo 3: organismi la cui presenza rappresenta un rischio moderato;
d.
gruppo 4: organismi la cui presenza rappresenta un rischio elevato.
3 Per gli organismi già classificati secondo l’elenco di cui all’articolo 26 non sono necessarie una nuova determinazione e una nuova valutazione del rischio, a meno che non vi siano segni che la loro presenza comporti un rischio accresciuto o ridotto. In caso di nuove conoscenze essenziali occorre determinare e valutare nuovamente il rischio.