Ordinanza
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Art. 9 Notifica di attività della classe 2
1 Chi intende svolgere un’attività della classe 2 con organismi geneticamente modificati, patogeni o soggetti a impiego confinato deve notificarle al più tardi al momento dell’inizio di tali attività. 2 Ogni modifica tecnica o amministrativa dell’attività notificata e la sua cessazione devono essere notificate. 3 Se è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 49 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 199524 sulle epizoozie (OFE), essa deve essere disponibile prima dell’inizio dell’attività. 24 RS 916.401 |