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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 13
1 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione.
2 Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.24
3 I dettagli concernenti l’indicazione della data, le eccezioni concernenti l’obbligo di datazione e l’indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell’allegato 8.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).