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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 14
1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate.
2 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo.
3 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 2 devono recare un’indicazione sulla temperatura di conservazione.
4 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da:
a.
una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»;
b.
indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento;
c.
una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento».
5 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.