Ordinanza del DFI
|
|
Art. 15 Indicazione del Paese di produzione
1 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:
2 Sono considerati interamente fabbricati in un Paese:
3 Una derrata alimentare è considerata sufficientemente elaborata o trasformata in un determinato Paese se ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica in tale Paese. 4 Per le derrate alimentari trasformate, in alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica». Per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione, le miscele di prodotti tagliati e le miscele di miele sono considerate derrate alimentari trasformate. 5 Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 4. 6 È consentito rinunciare all’indicazione del Paese di produzione, se questo risulta dalla denominazione specifica o dall’indirizzo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera g. Nell’indirizzo devono figurare almeno il Paese, il numero postale d’avviamento e la località. 7 Lʼindicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata unʼabbreviazione conforme al codice ISO-2 secondo lʼelenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa dʼuso nella versione del 1° gennaio 201925. Sono ammesse abbreviazioni solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera.26 25 La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile gratuitamente presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003Berna. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). |
