1 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:
- a.
- fabbricata interamente in tale Paese; oppure
- b.
- sufficientemente elaborata o trasformata in tale Paese.
2 Sono considerati interamente fabbricati in un Paese:
- a.
- i prodotti minerali estratti dal suolo di tale Paese;
- b.
- i prodotti vegetali raccolti in tale Paese;
- c.
- la carne di animali allevati in tale Paese, il cui ingrasso è avvenuto principalmente in tale Paese o che hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza in tale Paese;
- d.
- i prodotti provenienti da animali vivi allevati in tale Paese;
- e.
- i prodotti della caccia e della pesca catturati in tale Paese;
- f.
- le derrate alimentari fabbricate in tale Paese esclusivamente con prodotti di cui alle lettere a–e.
3 Una derrata alimentare è considerata sufficientemente elaborata o trasformata in un determinato Paese se ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica in tale Paese.
4 Per le derrate alimentari trasformate, in alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica». Per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione, le miscele di prodotti tagliati e le miscele di miele sono considerate derrate alimentari trasformate.
5 Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 4.
6 È consentito rinunciare all’indicazione del Paese di produzione, se questo risulta dalla denominazione specifica o dall’indirizzo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera g. Nell’indirizzo devono figurare almeno il Paese, il numero postale d’avviamento e la località.
7 Lʼindicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata unʼabbreviazione conforme al codice ISO-2 secondo lʼelenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa dʼuso nella versione del 1° gennaio 201925. Sono ammesse abbreviazioni solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera.26
25 La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile gratuitamente presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003Berna.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).