Ordinanza del DFI
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Art. 17 Indicazioni specifiche per la carne 2829
1 Per singoli pezzi di carne di bovino devono essere indicati i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento nonché il Paese in cui l’animale:
2 In deroga al capoverso 1, la carne di bovino può recare l’indicazione «origine: non UE/SEE» oppure «origine: non Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:
3 Per singoli pezzi di carne di suino, ovino, caprino e pollame devono essere indicati il Paese in cui la carne è stata macellata e il Paese in cui l’animale:
4 In deroga al capoverso 3, la carne di suino, ovino, caprino e pollame fresca, refrigerata o congelata può recare l’indicazione «allevato al di fuori dell’UE/SEE» o «allevato al di fuori della Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese di macellazione dell’animale)» se:
5 Se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Paese, può essere riportata l’indicazione «Paese di origine X». 6 Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzione della carne macinata. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione della carne macinata. 7 ...31 28 La correzione del 7 giu. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3339). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). 30 Correzione del 12 giu. 2018 (RU 2018 2317). 31 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). |