Ordinanza del DFI
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Art. 3 Indicazioni obbligatorie
1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):
2 Le indicazioni devono essere fornite mediante parole o numeri. 3 Possono essere espresse:
4 Se la superficie più grande è inferiore a 10 cm2, sullʼimballaggio o sullʼetichetta devono essere apposti obbligatoriamente solo i dati di cui al capoverso 1 lettere a, c, e, o e all’allegato 2 parte A numero 3. Lʼelenco degli ingredienti deve essere reso noto in altro modo (ad es. scheda informativa) o messo a disposizione dei consumatori su richiesta. 5 Nel caso di imballaggi multipli (ossia di più prodotti uguali o diversi riuniti in un nuovo imballaggio) è consentito tralasciare sull’imballaggio esterno le indicazioni prescritte se le stesse:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). |