Ordinanza del DFI
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Art. 31 Disposizioni generali concernenti le indicazioni sulla salute
1 Le indicazioni sulla salute sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma che spiegano, suggeriscono o sottintendono che vi è una relazione tra una categoria di derrate alimentari, una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare e la salute. 2 Le indicazioni sulla salute possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 14 e soddisfano i requisiti della presente sezione. 3 Per le indicazioni sulla salute che non figurano nell’allegato 14 è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). 4 Le indicazioni sulla salute devono riferirsi al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo o alle funzioni psicologiche e comportamentali oppure ancora alle proprietà dimagranti, di controllo del peso, di riduzione dello stimolo della fame, di aumento del senso di sazietà o di diminuzione dell’apporto calorico. |