Ordinanza del DFI
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Art. 4 Presentazione delle indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari preimballate
1 Nel caso di derrate alimentari preimballate, al momento della consegna le indicazioni obbligatorie devono essere apposte direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso applicata. 2 Devono essere apposte in posizione ben visibile in modo chiaro, leggibile e indelebile. Nessun’altra indicazione o immagine o nessun altro elemento deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l’attenzione. 3 Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o sull’etichetta in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è di almeno 1,2 mm, in conformità con l’allegato 3, in modo da garantire una buona leggibilità. 4 Se la superficie maggiore di una confezione o di un contenitore è inferiore a 80 cm2, la parte mediana dei caratteri deve essere di almeno 0,9 mm, in conformità con l’allegato 3. 5 Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). 7 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). |