Ordinanza del DFI
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Art. 14
1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate. 2 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo. 3 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 2 devono recare un’indicazione sulla temperatura di conservazione. 4 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da:
5 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico. |