Ordinanza del DFI
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Art. 24 Disposizioni speciali
1 Se una sostanza, che è oggetto di un’indicazione nutrizionale o sulla salute, non figura nella dichiarazione del valore nutritivo, deve esserne indicata la quantità nelle immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo. 2 Qualora il valore energetico o le quantità di sostanze nutritive di un prodotto siano trascurabili, le informazioni al riguardo possono essere sostituite da un’indicazione quale «contiene quantità trascurabili di …». Questa indicazione deve essere riportata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo, ove presente. 3 Un’indicazione indicante che il tenore di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo. 4 Se la dichiarazione del valore nutritivo è fornita su base volontaria per derrate alimentari immesse sfuse sul mercato o bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, può limitarsi unicamente all’indicazione del valore energetico. |