Ordinanza del DFI
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Art. 26 Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle sostanze nutritive
1 Il valore energetico deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all’allegato 12. 2 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere espressi nelle unità di misura di cui all’allegato 11. 3 Devono essere indicati il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori. Queste informazioni possono tuttavia riferirsi alla derrata alimentare preparata a condizione che le modalità di preparazione siano indicate in modo sufficientemente preciso. 4 Le indicazioni devono basarsi su valori medi desunti:
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