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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 29Disposizioni generali concernenti le indicazioni nutrizionali
1 Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottintendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche.
2 Una derrata alimentare possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche:
a.
in base al valore energetico che apporta, non apporta o apporta a tasso ridotto o accresciuto;
b.
in base alle sostanze nutritive o ad altre sostanze contenute nella derrata alimentare:
1.
in una quantità significativa secondo l’allegato 10,
2.
in mancanza di disposizioni al riguardo, in quantità tali da produrre, sulla base di prove scientifiche universalmente riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato; o
c.
in base al fatto che determinate sostanze nutritive o altre sostanze non sono contenute nella derrata alimentare o lo sono in proporzioni ridotte o accresciute.
3 Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 13 e soddisfano i requisiti della presente sezione.