Ordinanza del DFI
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Art. 38 Disposizioni speciali
1 Il marchio d’identificazione deve essere apposto prima che il prodotto lasci l’azienda di produzione. 2 Deve essere ben leggibile, facilmente decifrabile, indelebile ed esposto chiaramente. Se è apposto in un’azienda situata in Svizzera o nellʼUE, deve essere di forma ovale. 3 Nel caso degli imballaggi contenenti carne a pezzi o sottoprodotti secondari della macellazione, il marchio d’identificazione deve essere fissato o stampato sull’imballaggio in modo che sia distrutto al momento dell’apertura. Ciò non è necessario se l’imballaggio si distrugge al momento dell’apertura. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell’imballaggio il marchio d’identificazione può essere fissato sulla confezione. 4 Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati a essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio d’identificazione può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell’imballaggio. 5 Se l’imballaggio o la confezione di una derrata alimentare di origine animale sono asportati o se la derrata è stata trasformata in un’altra azienda, deve essere apposto un nuovo marchio d’identificazione; quest’ultimo deve recare il numero di autorizzazione dell’azienda in cui hanno avuto luogo le fasi di trasformazione. 6 Quando il marchio d’identificazione è apposto direttamente sui prodotti, i colori utilizzati devono essere ammessi secondo l’allegato 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 201339 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari. |