Ordinanza del DFI
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Art. 42a Informazioni sullʼadeguamento della ricetta di una derrata alimentare 41
1 Se la ricetta di una derrata alimentare è modificata per ridurre la quantità di zuccheri aggiunti o di sale da cucina aggiunto, è possibile informarne i consumatori se:
2 L’informazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
3 L’informazione non è ammessa sulle bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume. 41 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). |