Ordinanza del DFI
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Art. 43
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. 2 Può stabilire disposizioni transitorie. 3 Per quanto riguarda l’adeguamento degli allegati 13 e 14, tiene conto del registro comunitario di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/200642. 42 Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1047/2012, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36. |